Ricorso sui precari della scuola

Ricorso sui precari della scuola

Ricorso TFA ,resoconto III riunione con i legali e testo di presentazione del ricorso
pubblicata da Francesca Bertolini il giorno domenica 20 febbraio 2011 alle ore 9.53

Ieri si è tenuta la terza riunione con i legali e finalmente comunico che siamo riusciti a mettere a fuoco tutti gli aspetti del ricorso, sia pratici organizzativi che di contenuto. Quello che vi presento qui sotto è una bozza del testo di presentazione del ricorso.

Prima di lasciarvi alla sua lettura comunico che siamo venuti alla conoscenza che tutti incredibilmente per la fase transitoria si sono dimenticati della classe di concorso A/77 (Strumento musicale alle medie). In pratica se i musicisti non impugnano il decreto non potranno più abilitarsi in strumento musicale (almeno non potranno usufruire delle disposizioni transitorie contenute all’art. 15, e dovranno quindi ricominciare da capo un percorso triennale di studi, per accedere al quale occorre oltretutto un diploma di secondo livello e crediti che il 90% dei docenti di ed. musicale non possiede), ma sopratutto non potranno più insegnare strumento musicale, in quanto le disposizioni contenute all’art. 15 comma 1 stabiliscono non solo i requisiti di accesso ai TFA, ma anche i requisiti di accesso alle graduatorie d’Istituto nel futuro.

A tale scopo si fa sapere che Adida ha riscontrato la mancanza della classe A/77, stiamo tuttavia ancora controllando che non vi siano altre classi non presenti. A tale scopo invitiamo tutti i docenti a controllare le le tabelle del DM 22/05 (tabella A) e del DM 39/98 e a segnalarci tempestivamente l’eventuale mancanza di una o più classi (la segnalazione va fatta solo se la classe manca sia dal dm22 che dal dm 98).

Prima di lasciarvi alla lettura del testo, comunico che il costo del ricorso sarà di 90€ per tutti coloro che hanno dato l’adesione entro la data di pubblicazione del ricorso e di 100 € per coloro che l’hanno data in seguito. Se il ricorso dovesse concludersi dopo la data di avvio dei corsi, sarà possibile accedere con riserva agli stessi. Tuttavia per poterlo fare, sarà necessario impugnare con i motivi aggiunti il bando che si terrà a livello nazionale che darà l’avvio ai TEST di ammissione. In questo caso, l’avvocato ci ha fatto sapere che trattandosi di un “ricorso aggiuntivo”, l’avvocato infatti dovrà stendere da capo il testo di un nuovo ricorso, sarà necessario pagare un extra di c.a. 20€.

Requisito per ricorrere è l’aver prestato almeno un gg. di servizio. I diplomati magistrali che invece ricorrono per vedersi riconosciuta la validità del loro titolo possono ricorrere anche senza servizio e faranno un ricorso a parte.

Tempo un paio di gg. e troverete sul sito adida tutte le indicazioni per ricorrere e i moduli di adesione. Per il momento chi fosse interessato a ricorrere può mettersi avanti andando a richiedere nelle scuole i certificati di servizio.

Premessa:

- La direttiva CEE 70/1999 ha impegnato l’Italia a creare un quadro normativo per la prevenzione degli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato.

- Le parti firmatarie dell’accordo hanno riconosciuto che i contratti a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro e che l’utilizzo di contratti a Tempo Determinato può essere consentito solo a fronte di ragioni oggettive ed organizzative.

- Al fine di prevenire tali abusi gli stati membri si sono inoltre impegnati ad introdurre misure che limitassero la durata massima totale dei contratti a tempo determinato successivi e il loro numero.

- Con appositi decreti attuativi, è stato dunque sancito che i lavoratori assunti per più di tre anni hanno diritto alla stabilizzazione e che in ogni caso nel pubblico impiego è consentita la stipula di contratti tempo determinato solo a fronte di ragioni temporanee ed eccezionali.

- La direttiva europea 36/2005, attuata mediante il dlgs. 206/2007 coronando questo principio ha decretato che un’esperienza lavorativa di almeno tre anni debba essere equiparata a titolo formativo (abilitante), ponendo le basi affinché qualsiasi lavoratore, abilitato o no, potesse trovarsi nelle condizioni di poter reclamare tale stabilizzazione.

- Sono tuttavia decine di migliaia i precari non abilitati anche con vent’anni e più di esperienza che annualmente vengono assunti a tempo determinato per ricoprire supplenze e cattedre vacanti.

- Le ragioni che hanno portato alla stipula di questi contratti non sono da considerarsi ne eccezionali e temporanee, ne tanto meno oggettive ed organizzative.

- Secondo il regolamento vigente, hanno infatti diritto all’assunzione in ruolo i soli precari in possesso di titolo abilitante e ciò da sempre ha precluso ai precari inseriti nella III fascia delle Graduatorie d’Istituto l’assunzione in ruolo e quindi la stabilizzazione.

- Tutto questo non solo è in totale spregio e contrasto con i regolamenti sopracitati, ma è tanto più grave se si considera che lo Stato non ha previsto il rispetto nemmeno del diritto alla formazione per il lavoratore, sancito dall’art. 35 della Costituzione e dal dlgs. 165/01.

- Questi principi si trovano inoltre riportati al capo VI del vigente Contratto Collettivo del Comparto Scuola (CCNL) sottoscritto da Stato e Sindacati il quale non solo ha sancito per i lavoratori alle dipendenze del MIUR il diritto di accedere direttamente ai corsi di formazione, ma considera in servizio i docenti che siano impegnati in attività di aggiornamento e formazione e ne sancisce il rimborso di eventuali spese di trasporto e viaggio!

- Tutti i docenti che abbiano svolto anche solo un giorno di servizio hanno diritto alla formazione, e questo diritto è sancito non solo dalla costituzione e dalle vigenti leggi, ma anche dal contratto che essi stessi hanno stipulato con le amministrazioni scolastiche, il quale si richiama proprio al CCNL

- Il 31 gennaio 2011 è stato pubblicato nella G. U. il Decreto che definisce i criteri per la Formazione iniziale docenti.

- Questo decreto, pone i docenti precari non abilitati alla tregua dei neolaureati, e prevede che, nonostante il servizio prestato nelle scuole italiane di ogni ordine e grado, essi debbano sostenere un lungo iter abilitante, fatto di test selettivi, di un tirocinio, di esami in itinere e di un esame finale.

- Ma questo decreto non costituisce soltanto un grave disconoscimento dei precari non abilitati! Con la sua entrata in vigore apre la strada per una forte limitazione del diritto alla formazione.

- Secondo quanto stabilito dal decreto stesso, infatti, sarà possibile conseguire l’abilitazione, quindi formalizzare il proprio profilo professionale come “insegnante”, soltanto in base all’effettiva necessità di docenti stabilita su base regionale.

Richieste del ricorso:

- L’Associazione Adida, ritenendo inaccettabile questa negazione del diritto alla formazione che in Italia pone gli aspiranti insegnanti in una condizione fortemente svantaggiata rispetto al panorama europeo, ha deciso di impugnare il decreto.

-

Saranno, quindi, avviati una serie di ricorsi, con i quali l’associazione si proporrà l’intento di far valere le ragioni di tutti quei docenti, o aspiranti tali, che all’entrata in vigore del decreto, si dovessero trovare nella condizione di subirne unicamente gli effetti negativi.

- Si potrà ricorrere contro l’istituzione del numero chiuso per l’accesso ai TFA , cosa che obbligherebbe le scuole a continuare ad avvalersi di personale non abilitato, soprattutto per le supplenze. Portando quindi alla violazione dell’art. 36 e 97 della costituzione.

- Si potrà ricorrere per ottenere il riconoscimento del valore formativo e abilitante di un’esperienza professionale di almeno tre anni, in accordo con le linee guida tracciate dalla direttiva europea 36/2005.

- Si potrà ricorrere per ottenere il riconoscimento del valore abilitante del diploma d’istituto e di scuola Magistrale all’insegnamento nelle scuole primarie e dell’infanzia, valore inspiegabilmente e assurdamente negato da anni.

- Sarà anche possibile ricorrere contro l’illegittimità della norma finanziaria prevista all’art. 16 che impone per la frequenza dei corsi previsti dallo Schema di Decreto sulla Formazione Iniziale Docenti il pagamento in toto di tutte le spese di frequenza e allestimento dei corsi in oggetto, in violazione del DPR 306/97, secondo cui “la contribuzione studentesca nei corsi universitari ordinari non può eccedere il 20% dell’importo del finanziamento ordinario annuale dello Stato.”

- Rispetto alla questione economica, per i docenti in servizio presso un qualsiasi istituto Statale e/o Paritario, vi è un motivo in più per ricorrere: il vigente CCNL, sottoscritto anche dai non abilitati al momento dell’assunzione, prevede infatti non solo il diritto alla formazione, ma impone al datore di lavoro (Statale o Privato che sia) il pagamento di tutte le spese sostenute dal docente per la frequenza del corso.

- Questo decreto, inoltre, impedisce la completa attuazione del CCNL secondo il quale “Il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati dall’amministrazione a livello centrale o periferico o dalle istituzioni scolastiche è considerato in servizio a tutti gli effetti. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi comporta il rimborso delle spese di viaggio”.

- In accordo con l’art. 51 comma 1 della Cost. e dei relativi decreti attuativi, gli studenti indigenti dovrebbero poter inoltre godere dei necessari sostegni economici volti a permettere loro la frequenza dei succitati corsi, diritto completamente negato dal decreto sulla Formazione iniziale dei docenti.

- Si potrà ricorrere per far riconoscere l’illegittimità degli obblighi di frequenza imposti indiscriminatamente a chiunque o in alternativa richiesta di elaborazione di strategie tali da permettere a tutti i corsisti lavoratori (docenti e no) di poter conseguire l’abilitazione all’insegnamento senza rinunciare alla propria attività lavorativa.

- Il ricorso mira anche a far riconoscere l’illegittimità di alcuni prerequisiti, quali l’obbligatorietà della certificazione b2 d’inglese e della patente ECDL di informatica. Questo infatti creerebbe una inaccettabile disuguaglianza fra i nuovi candidati e coloro che hanno già ottenuto il titolo.

- Si ricorrerà inoltre per ribadire l’illegittimità dell’art. 15 comma 1 che inverosimilmente limita l’accesso ai corsi (TFA) allestiti dalla fase transitoria del decreto ai soli possessori dei titoli elencati dal DM 22/2005, cancellando con un colpo di spugna migliaia di precari. Chi non è in possesso di tali requisiti infatti non solo non potrà abilitarsi, ma non potrà nemmeno più inserirsi in graduatoria e quindi insegnare.

- Non meno secondario è il ricorso ai fini del riconoscimento dell’illegittimità, per chi si accinge ad intraprendere l’abilitazione di una lingua straniera diversa dall’inglese di avere obbligatoriamente 18 crediti di inglese o l/lin 12 (angloamericano) per poter accedere alle prove e, in ultima analisi, al TFA. Non è logico, infatti, che candidati che hanno completato il loro percorso di studi da oramai più di 5/7 anni nell’assenza dell’obbligo di scelta dell’inglese come una delle lingue nel piano di studi, debbano in certo qual modo riparare al tipo di scelta fatta all’atto dell’immatricolazione.

- Ma sarà possibile ricorrere anche per accesso diretto del ricorrente ai corsi di specializzazione sul sostegno e per il perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera (CLIL).

- I docenti di ed. musicale potranno ricorrere sia per l’anomala mancanza della classe do concorso di strumento musicale (A/77), che rischia di pregiudicare loro, non solo la possibilità di abilitarsi, ma di poter essere in futuro inseriti nelle Graduatorie d’Istituto per la relativa classe di concorso; sia per la mancata considerazione di tutti coloro che si trovano attualmente sprovvisti del diploma di maturità, a cui verrà ancora una volta preclusa l’opportunità di conseguire l’abilitazione.

Motivazioni aggiuntive:

- Da sempre il ministero ha riconosciuto ai precari con almeno 360gg. di servizio il diritto ad abilitarsi, permettendo loro di accedere a corsi riservati. La mancata attuazione di tali strategie viola il principio di uguaglianza, in quanto si verrebbe a creare una discriminazione evidente ed oggettiva fra i docenti di ieri e di oggi.

- Ancor più grave risulta la mancata attuazione della L. 124/99 che aveva sancito l’emanazione di concorsi con cadenza triennale. L’ultimo concorso risale al 1999 e da allora non ve ne sono più stati.

- Lo schema di regolamento sulla formazione iniziale docenti pecca inoltre di una errata istruttoria. Adida ha dimostrato oltre ogni ragionevole dubbio come i dati inerenti il numero dei precari non abilitati con almeno 360gg. di servizio forniti alle commissioni parlamentari in sede di approvazione del decreto siano stati pesantemente gonfiati.

- Queste ed altre ragioni verranno portate a supporto delle richieste avanzate nel ricorso aperto a tutti i precari che abbiano svolto anche un solo giorno di servizio o ai possessori di diploma magistrale (Con e senza servizio)


L’Adida (Associazione Docenti invisibili da Abilitare
) nasce l’11 Novembre del 2009 e rappresenta attualmente l’unico ente legalmente costituito che si occupa esclusivamente della tutela dei docenti precari di III fascia. Siamo un’associazione radicata sul territorio impegnata a dare visibilità a tutti quei docenti che da anni prestano servizio nella scuola pubblica italiana, condividendo le medesime responsabilità dei loro colleghi abilitati e di ruolo, che sono in possesso dei titoli necessari per insegnare, ma privi di abilitazione. Per il Ministero dell’Istruzione i precari di III fascia sono “abili all’insegnamento” ma non alla tutela. E la questione è ancora più imbarazzante e paradossale se si pensa all’esclusione dal “Salvaprecari” ed alla discriminazione rafforzata dalle graduatorie di coda, che si è tradotta in un licenziamento di massa. Adida si oppone fermamente a questa logica discriminante e inammissibile, come pure inammissibili sono le parole del Ministro Gelmini che ha negato a questi lavoratori persino lo status di precari. Vuole quindi evitare che una preziosa esperienza acquisita sul campo vada dispersa ma soprattutto intende lottare per garantire dignità e diritti per questi lavoratori precari.

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